Art. 23.
(Codice deontologico).

      1. Il codice deontologico, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, assicura il corretto esercizio della professione a tutela degli interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché a presidio del decoro della professione medesima.
      2. Il codice deontologico è adottato dal Consiglio nazionale previa consultazione degli Ordini territoriali.
      3. Il codice deontologico è pubblicato nei siti dell'Ordine professionale.